"ORDINE
DELL'AQUILA ROMANA"
Statuto
del 19 aprile 1997 e successive modificazioni attualmente in vigore.
Art. 1
1. L'Ordine dell'Aquila
Romana perché possa svolgere le sue finalità in armonia con le leggi degli
Stati in cui opera e nei limiti consentiti dai mezzi di cui dispone o potrà
disporre, a far data dal 4 febbraio 2006, viene retto dal presente Statuto
che sostituisce, a tutti gli effetti, lo Statuto primitivo ed i regolamenti
dell'Ordine dell'Aquila Romana legittimamente già emanati, in qualsiasi forma
e luogo, in data anteriore.
2. L'Istituzione,
ordine cavalleresco capitolare, laico, apolitico, indipendente e con fini
non lucrativi di utilità sociale, ha congenita ed esplicita facoltà di concedere
onorificenze cavalleresche.
3. L'ordinamento
giuridico interno ed i caratteri peculiari della propria personalità giuridica
internazionale, si conformano alle norme, usi e consuetudini del diritto nazionale
ed internazionale.
4. L'Ordine pone
idealmente la propria genesi coeva al natale di Roma compiutosi, come vuole
la leggenda, il 21 aprile 753 a.C.; raccoglie le patrizie tradizioni dell'antica
cavalleria romana.
Art. 2
1. L'Ordine dell'Aquila
Romana, del quale dichiariamo Capo e Gran Cancelliere Noi ed i Nostri successori
da Noi designati con il diritto del presente Statuto, è di collazione diretta
del Senato Magistrale dell'Ordine che sarà composto come nei prossimi articoli
indicato.
2. L'Ordine, quale
istituzione cavalleresca di onore e di merito con finalità eminentemente onorifiche,
storiche e culturali, opera in ambito internazionale come "Ordine Cavalleresco
non nazionale" ed è estraneo ed indipendente da qualsiasi movimento politico
o di altra natura.
3. Il Capo Gran
Cancelliere ha competenza assoluta sull'elaborazione e decretazione dello
Statuto e dei Regolamenti.
4. La sede ideale
della Ordine è ovviamente stabilita in Roma, la Città eterna, congenita capitale
mondiale della romanità e della latinità tutta; altre sedi possono essere
in qualsiasi altro luogo.
5. Lingua ufficiale
nazionale è la lingua dello Stato in cui l'Ordine opera ed è riconosciuto.
6. Lingua ufficiale
internazionale dell'Istituzione è l'italiano in quanto odierna lingua di Roma.
Art. 3
1. Possono far
parte dell'Ordine dell'Aquila Romana, nel rispetto delle prescrizioni statuarie
e senza pregiudizio alcuno se non quello della accertata immoralità del pretendente,
uomini o donne di qualsiasi razza, religione o nazionalità.
2. I decorati
hanno facoltà di fregiarsi delle insegne stabilite per il loro grado cavalleresco
solo dopo aver ricevuto il decreto di concessione firmato dal Capo e Gran
Cancelliere dell'Ordine controfirmato dal Primo Segretario/Cancelliere Generale
dello stesso.
3. Essi hanno
facoltà di fare uso di tali onorificenze cavalleresche, che hanno carattere
di alta benemerenza, subordinando detta facoltà alle leggi in materia cogenti
nello Stato di cui si è rispettivamente cittadini.
Art. 4
1. Sono revocate
d'Ufficio tutte le nomine già concesse a chiunque di qualsiasi nazionalità
che, in occasione di conflitti bellici, si sia macchiato di razzismo, genocidio
e comunque di reati contro l'umanità o di ogni altra natura, giudiziariamente
accertata da legittimi Tribunali.
2. Sarà altres“
privato della distinzione onorifica e cancellato dai Ruoli chiunque per un
fatto legalmente accertato, abbia mancato all'onore od alla lealtà verso l'Ordine
ed i suoi fini.
3. La revoca sarà
fatta con Decreto sentito il parere del Senato Magistrale .
Art. 5
1. L'Ordine dell'Aquila
Romana fa suoi i principi enunciati nella "Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo", nel testo cos“ come proclamato nel 1948 dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite.
2. Esso nel rispetto
delle leggi di diritto positivo, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità
di solidarietà sociale nei seguenti ambiti:
a. Tutelare, promuovere e valorizzare cose e siti romani nel mondo
d'interesse artistico e storico.
b. Perpetuare e diffondere la Virtus, Dignitas et Anima romanorum e
gli altri valori, globalmente condivisi, della civiltà latina generata da
Roma già Urbe Caput Mundi.
c. Promuovere, tramite i propri sostenitori e la propria attività istituzionale,
relazioni amichevoli di cooperazione tra i popoli della Terra.
d. Realizzare opere caritatevoli di utilità sociale di qualsiasi tipo
e genere.
e. Cooperare con organizzazioni governative o non governative al fine
di attuare programmi di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni
socialmente svantaggiate.
f. Costituire poliambulatori, luoghi di cura e pubbliche assistenze
per il trasporto di infermi e quant'altro ritenuto di utilità compresa l'erogazione
di farmaci.
g. Riconoscere, specifiche e speciali benemerenze nei campi del lavoro,
delle scienze, della cultura e delle arti, dell'economia, dello sport nonché
nel disimpegno di attività caritatevoli, sociali ed umanitarie concedendo
onorificenze cavalleresche, premi internazionali e borse di studio.
h. Svolgere attività editoriale e di comunicazione.
2. E' fatto divieto
di svolgere attività diverse da quelle menzionate in questo articolo ad eccezione
di quelle ad esse connesse esclusivamente dirette al finanziamento delle attività
sociali dell'Ordine.
Art. 6
1. L'Ordine è
diviso in otto classi:
1. Cavaliere di
Gran Croce decorati del Collare (riservato componenti Senato Magistrale)
2. Cavaliere di
Gran Croce
3. Grande Ufficiale
4. Commendatore
5. Cavaliere Ufficiale
6. Cavaliere
7. Cavaliere di
ufficio
8. Medaglia al
merito dell'Aquila Romana.
Art. 7
1. Le insegne
dell'Ordine dell'Aquila Romana sono costituite da:
a. Croce: teutonica
per˜ di metallo d'orato e smaltata in bianco, accantonata da corona d'alloro
di verde e da due daghe romane decussate di oro con l'elsa in basso, caricata
nel centro di due scudetti tondi, quello nel diritto smaltato in azzurro con
l'Aquila Romana in oro tenente una verga orizzontale fra gli artigli; l'altro
nel rovescio smaltato di blu presenterà al centro la scritta SPQR e in alto
la data 1944 e in basso la data 1997 ovvero in alto la data 723 a.C. e in
basso la data 1997.
b. Nastro: dei
colori di Roma, rosso amaranto caricato di due pali in oro.
c. Placca d'argento,
sormontata dalla croce dell'Ordine, a losanga quella di Grande Ufficiale,
ad otto raggi quella di Cavaliere di Gran Croce.
2. Le insegne
complete ed aggiornate delle classi dell'Ordine sono descritte ed illustrate
in apposito Regolamento complete delle relative tavole.
Art. 8
1. L'Ordine dell'Aquila
Romana sarà da Noi conferito per speciali e specifiche benemerenze come già
statuito, tanto per Magistrale Motu Proprio quanto su proposta del "Senato
Magistrale dell'Ordine" o del "Consiglio di Cancelleria".
2. Le onorificenze
saranno normalmente concesse secondo un calendario di decorrenze storicamente
significative scelte dal Gran Cancelliere.
Art. 9
1. L'Ordine ha
un "Senato Magistrale" presieduto dal Capo dell'Ordine.
2. I componenti
saranno registrati secondo una successione decisa dal Capo dell'Istituzione.
3. L'ingresso
a membro del Senato Magistrale è deciso motu proprio dal Capo dell'Ordine.
4. Il Senato ha
solo potere consultivo o delegato dal Presidente.
5. I membri dureranno
in carica 3 anni allo scadere dei quali decadranno automaticamente dall'incarico
e saranno appellati Senatori Emeriti.
6. Il Senato autonomamente
vigila affinché l'Ordine permanga sempre estraneo da qualsiasi movimento politico
o religioso ed assuma iniziative eticamente compatibili.
7. Alla guida
del Senato, il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, da lui nominato,
che è il suo naturale sostituto in caso di grave impedimento.
8. Delibera su
tutti gli argomenti delegati dal Presidente.
9. Si riunisce
quando il Presidente ne fa richiesta e decide a maggioranza dei suoi membri.
Art. 10
1. La carica di
Capo e Gran Cancelliere dell'Ordine dell'Aquila Romana pu˜ essere trasmessa
solo ad un Cavaliere di Collare membro del Senato Magistrale nei seguenti
modi:
a. Per cessione
volontaria del Gran Cancelliere in carica al nuovo nominato mediante atto
sia tra vivi che testamentario.
b. Per cessione
necessaria, in mancanza di specifica volontà del Gran Cancelliere de cuius
ovvero di rinuncia del nominato, al primo membro del Senato Magistrale registrato
nell'elenco redatto secondo una successione fissata dal Capo dell'Ordine.
Art. 11
1. L'Ordine ha
un Consiglio di Cancelleria composto da un Presidente e quattro membri.
2. I membri sono
scelti e nominati dal Gran Cancelliere.
3. Il Presidente
del Consiglio di Cancelleria è anche Nostro Primo Segretario per l'Ordine
stesso.
4. Il Consiglio
è convocato dal Primo Segretario per l'esame delle proposte di concessione
e di tutto quanto si riferisce all'Ordine.
5. Il parere del
Consiglio Ci è sempre rassegnato dal suo Presidente.
Art. 12
1. Il Primo Segretario
d'Ordine Nostro, dirige tutta l'attività dell'Ordine, controfirma i Decreti
di concessione e di perdita delle decorazioni, provvede alla conservazione
ed alla difesa dei diritti dell'Ordine; riceve e firma la corrispondenza ufficiale
dell'Ordine e, in accordo con il Gran Cancelliere, rassegna e rende operative
proposte e disposizioni di qualsiasi natura che dovessero essere necessarie
in caso di accertato vuoto normativo sia dello Statuto che dei Regolamenti.
2. Alle dipendenze
del Cancelliere Primo Segretario è costituito un ufficio di Segreteria per
il disbrigo di tutte le pratiche relative all'attività dell'Ordine.
Art. 13
1. Tutte le eventuali
controversie tra l'Ordine e gli Insigniti o gli stessi Organi dell'Ordine,
saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza
del Gran Cancelliere che potrà delegare il Primo Segretario ovvero tre Probiviri
da nominarsi a cura del Gran Cancelliere.
2. I Probiviri,
una volta nominati, giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
3. Il loro lodo
sarà inappellabile.
Dato a Roma il
19 aprile 1997
F.to Romano Mussolini