DIRITTO
3.
Il concetto di Stato sovrano e Sovranità
3.1
Diritto
Ritornando
al concetto di Stato sovrano, qual era la Repubblica Sociale Italiana tra il
1943 ed il 1945, ricordiamo come questo può riassumersi come "ordinamento
giuridico a fini generali esercitante il potere sovrano su un dato territorio,
cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti (MORTATI)".
Lo
Stato così definito è, dunque, un ordinamento politico, giuridico,
originario, indipendente e sovrano; esso, così com'era la Repubblica
Sociale Italiana tra il 1943 ed il 1945, è composto di tre elementi costitutivi
ed inderogabili: il popolo, "comunità di individui ai quali l'ordinamento
giuridico statale attribuisce lo status di cittadino (MARTINES)"; il territorio e la sovranità
quest'ultima intesa come originarietà, indipendenza e suprema potestà
d'imperio.
A
sua volta la suprema potestà d'imperio esercitata dalla sovranità,
si concretizza con i quattro noti diritti che sono:
a.
lo "Ius Majestatis" cioè
il diritto ad essere onorato e rispettato; [3]
b.
lo "Ius Honorum" cioé
il diritto di crear nobili e armar cavalieri cioè premiare meriti e virtù;
[4]
c.
lo "Ius Imperii" cioè
il diritto al comando;
d.
lo "Ius Gladii" cioè
il diritto ad imporre il dispositivo di quanto deciso.
Analizzando
ora il concetto di Sovranità nella RSI, notiamo come tale sovranità
sia stata espressa, personalmente dal fondatore dell'ordine [5],
con l'esercizio tra il 1943 ed il 1945 dei quattro diritti e poteri costituenti
la stessa.
Tali
diritti/poteri assunti in modo originario, non concessi dunque da alcuno già
possessore di detta sovranità (tramite ad esempio nomina reale, elezioni,
ecc.), dopo il 25/28 aprile 1945, per di più, non furono mai abdicati.
[3]
in quanto Capo di Stato.
[4]
chi esercita la sovranità,
è ininfluente se ci si trovi in un regno o in una repubblica, è
fonte di onori (fons honorum); in forza a questa prerogativa, il potere sovrano
in quanto tale può istituire ordini cavallereschi ed altre distinzioni
di merito, può riconoscere, concedere o rinnovare titoli nobiliari, può
concedere la grazia, può concedere il cambiamento del cognome, ecc.;
ovviamente ha anche il diritto a limitarsi detti poteri come nel caso della
Repubblica italiana in relazione al riconoscimento, ad esempio, dei titoli nobiliari.
[5]
infatti non si ebbe il tempo di approvare la Costituzione finale che lo avrebbe
trasformato in Capo costituzionale dello Stato della RSI.
3.2
La sovranità nella RSI
Una
storica sentenza del Tribunale Supremo Militare della Repubblica italiana emessa
il 26 aprile 1954 che ben delineò la posizione interna ed internazionale
della RSI, classificando altresì con precisione sia lo status giuridico
dei militari della RSI che quello degli appartenenti delle bande partigiane,
ha inizio così: "In questa sede non può trovare asilo passione
politica alcuna. [omissis] ...la giustizia deve adempiere con la maggiore serenità
e obiettività possibile la sua missione sceverando la colpa dall'errore,
il delitto dall'azione ritenuta di giovamento nel divenire della Patria, e soprattutto
rimanendo nei binari della legge."
E
anche questa non è e non deve assolutamente essere la sede per valutazioni
storico-politiche ma solo la sede per valutazioni di diritto; questa è
l'unica visione che deve accompagnare l'attento lettore di qualsiasi fede politica.
Ora
torniamo alla nostra analisi.
Come
già accertato e commentato da numerose fonti, il Capo dello Stato della
RSI (tra il 1943 ed il 1945), a differenza del Capo dello Stato del regno d'Italia
nello stesso periodo, ha esercitato una sovranità piena, originaria,
autonoma e riconosciuta dal diritto internazionale.
Nel
regno d'Italia, invece, tutte le leggi e tutti i decreti ricevevano piena forza
ed effetto di legge solo a seguito di ratifica e ordine degli occupanti ai quali
con la resa fu chiesto l'armistizio.
Il
governo del re fu una sorta di governo "delegato" che esercitava il
suo potere sub conditione, nei limiti assegnati dal comando degli eserciti nemici
(gli alleati) occupanti il territorio del regno ed ai quali il governo decise,
l'8 settembre 1943, di chiedere l'armistizio.
Quindi
il regno d'Italia, dall'8 settembre perse la sua sovranità piena (menomazione
che durò per decenni dopo la guerra e che permane tuttora, pur se in
forma sempre più latente, in alcuni consessi internazionali) e tutti
i suoi atti per essere validi dovettero ricevere l'approvazione con ordinanza
della commissione alleata.
Se
questa era la "sovranità limitata" (contraddizione nei termini?)
del regno dell'Italia del centro sud, come poteva mai il governo del sud, che
aveva quindi solo quella limitata potestà sovrana che le potenze alleate
occupanti gli concedevano, interferire nel governo della RSI nel centro nord
dove le potenze alleate occupanti non erano ancora arrivate e dove continuava
una guerra legittima (pur se per taluni non condivisibile) dichiarata secondo
le regole del diritto internazionale?
Nell'Italia
del centro nord si era creata una nuova organizzazione con un proprio governo
e riconosciuta come Stato da Germania, Giappone e alleati, che rispettava le
norme internazionali.
La
stessa emissione di valori bollati, la creazione della nuova Polizia e delle
nuove Forze Armate, l'istituzione d'ambasciate e rappresentanze diplomatiche,
l'emissione di passaporti, ecc. non sono altro che segno ed esercizio di sovranità.
E'
evidente che tale nuovo Stato assunse piena personalità giuridica di
diritto internazionale solo nei confronti degli Stati che gli conferirono tale
riconoscimento; ciò nondimeno, a livello internazionale, non può
essere negata l'esistenza di un'organizzazione statuale avente capacità
giuridica propria.
Numerosi
Stati, Italia per prima, pur non riconoscendola direttamente, la riconobbero
indirettamente con atti amministrativi interni [6]
o con dichiarazioni pubbliche [7].
Capacità
giuridica perfetta però solo nel diritto interno perché compressa,
nel diritto internazionale, nei rapporti con gli Stati che non la riconobbero.
Ricordiamo
in ogni modo che per l'acquisto della personalità giuridica internazionale
di un ente o di uno Stato, è sufficiente un solo riconoscimento di un
altro Stato o Ente internazionale che ha quindi valore costitutivo; i successivi
riconoscimenti hanno solo valore dichiarativo nel quadro internazionale e costitutivo
tra le parti solo nei riguardi del costituendo nuovo rapporto giuridico internazionale.
[6]
vedi ad esempio, uno per tutti, il disegno di legge numero
S. 3454 presentato al Senato della Repubblica nel 1998 durante la 13a legislatura.
[7]
il comandante supremo delle forze alleate in Europa Gen. Eisenhover scrisse:
"... la resa dell'Italia fu uno sporco affare. Tutte le nazioni elencano
nella loro storia guerre vinte e guerre perse, ma l'Italia è la sola
ad avere perduto questa guerra con disonore, salvato solo in parte dal sacrificio
dei combattenti della Repubblica Sociale Italiana".
Ed
ancora nel 1994 il Gen. Edward H. Thomas, a capo di una delegazione di reduci
statunitensi e canadesi che nel 1944 combatterono a Mignano Montelungo, ha reso
omaggio ad un Caduto della Repubblica Sociale Italiana, il Tenente dei Bersaglieri
Rino Cozzarini, la delegazione ha deposto una corona alla base della stele che
ricorda che il Caduto è anche la prima medaglia d'oro della R.S.I.; ecc.
3.3
La sovranità nella Repubblica italiana
Nella
Repubblica italiana vige costituzionalmente una perfetta separazione dei poteri.
Volendo
ora analizzare questa fattispecie concreta, notiamo come in Italia i quattro
già nominati diritti della sovranità appartengono al popolo (che
è sovrano ex art. 1 Cost. It.).
In
nome del popolo questi diritti, e quindi la sovranità, si concretizzano
e sono operativi attraverso:
a.
Il Presidente della Repubblica che lo rappresenta.
E'
Capo dello Stato, è Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura,
rappresenta l'unità nazionale, può concedere la grazia, conferisce
le onorificenze, promulga le leggi, ecc.
Ex
art. 73, 87 e 104 Cost. It.
b.
Il Parlamento che esercita la funzione legislativa.
Ex
art. 70 Cost. It.
c.
L'Autorità Giudiziaria che, in funzione dello ius Gladii e dello ius
Imperii e della certezza del diritto, esercita la funzione giurisdizionale che
è amministrata in nome del popolo che è sovrano (ex art. 101 Cost.
It.).
L'Autorità
Giudiziaria, con l'ausilio della Polizia Giudiziaria, completa e rende perfetti
i quattro diritti costituenti la sovranità e rende certi i fatti da questa
giudicati (res judicata pro veritate accipitur).
Il
Sovrano italiano (il popolo) può concedere, tramite il proprio Presidente
ed in forza del proprio Ius Honorum, onorificenze (ultimo comma art. 87 Cost. It.); in
forza dello stesso diritto potrebbe concedere o riconoscere anche distinzioni
nobiliari ma si è negata questa facoltà con la disposizione transitoria
XIV della Costituzione.
Se
da un lato non concede e non riconosce direttamente i titoli nobiliari, dall'altro,
tramite l'Autorità giudiziaria che difende qualsiasi diritto del cittadino,
difende ed accerta (pur se solo in via pregiudiziale o incidentale) anche i
diritti in materia nobiliare intesi questi ultimi solo come diritti privati
senza alcuna conseguenza giuridica pubblica in quanto attualmente non riconosciuti;
quindi a questi non è attribuita alcuna valenza pubblicistica né
tanto meno alcun privilegio.
Ad
oltre 50 anni di distanza, la legge non ha ancora regolato la soppressione (ultimo
comma XIV Disposizione transitoria della Costituzione Italiana) della Consulta
araldica che, a parere dello scrivente, dovrebbe essere solo riformata sopprimendo
solo i compiti divenuti incostituzionali lasciandola operativa per gli altri;
ad esempio in tema di araldica pubblica, militare e privata (non incostituzionale)
ovviamente disgiunta dalla componente nobiliare (incostituzionale); in tema
di cognomizzazione dei predicati in uso prima del 28 ottobre 1922, tra l'altro
prevista dalla stessa Costituzione; ecc.